Corte costituzionale
Sentenza n. 232/2008
Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/2008
- Data di deposito
- 27 giugno 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, legge della Regione Puglia n. 10 del 16 aprile 2007
- art. 11, comma 4, bis, legge della Regione Puglia n. 17 del 23 giugno 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32630
E' costituzionalmente illegittimo il comma 4- bis dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, introdotto dall'art. 42 della legge della medesima Regione 16 aprile 2007, n. 10. Premesso che la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, pur non potendosi escludere che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale, la disposizione censurata, la quale stabilisce che "il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica", introduce una non consentita deroga agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, e viola quindi l'art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., in relazione all'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che subordina ad autorizzazione paesaggistica ogni intervento su immobili o aree di interesse paesaggistico. - Sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale, v. le citate sentenze n. 367/2007 e n. 182/2006. - Sulla possibilità per le leggi regionali di assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale, v. la citata sentenza n. 232/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), introdotto dall'art. 42 della legge della medesima Regione 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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