Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2008
Corte cost., sent. 20 giugno 2008, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/2008
- Data di deposito
- 20 giugno 2008
- Data di decisione
- 11 giugno 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 29 dicembre 2006
- art. 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 29 dicembre 2006
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 2, comma 1, lettera d), statuto regione Valle d'Aosta
- direttiva CE n. 22 del 29 marzo 1999
- decreto legislativo n. 73 del 21 marzo 2005
Massime
Massima n. 32598
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), censurati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché all'art. 2, lettera d ), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. L'omessa puntuale individuazione del regime costituzionale di ripartizione delle competenze rispetto al quale risulterebbe illegittima la normativa censurata (se, cioè, a parametro delle questioni sollevate debbano ritenersi poste le norme dello statuto speciale, ovvero le norme contenute negli artt. 117 e 118 della Costituzione, relative alle Regioni ordinarie), non ha una valenza meramente formale, giacché - anche a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere argomentativo imposto al ricorrente in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, circa l'applicabilità ad una Regione ad autonomia speciale delle norme costituzionali contenute negli artt. 117 e 118 Cost. - impedisce di ricostruire l'esatto perimetro del thema decidendum , a causa del differente regime di riparto delle competenze normative e amministrative stabilito dalla Costituzione rispetto a quello previsto dallo statuto speciale di autonomia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché all'art. 2, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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