Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2008

Corte cost., sent. 18 giugno 2008, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2008
Data di deposito
18 giugno 2008
Data di decisione
9 giugno 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 1° giugno 2006
  • art. 25, legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 28 luglio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32580

La questione di legittimità costituzionale va esaminata entro i limiti del thema decidendum individuato dall'ordinanza di rimessione. Pertanto, non possono essere scrutinate le censure proposte dalle parti del giudizio principale in riferimento a parametri e profili non prospettati dal giudice rimettente che, in tale giudizio, ha già ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione di illegittimità costituzionale. - Sulla limitazione del thema decidendum alle sole censure proposte dal giudice a quo , v. le citate sentenze n. 349/2007, n. 310 e n. 234/2006.

Massima n. 32581

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) , della Costituzione, in relazione all'art. 265, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e comunque non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente. La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce, infatti, un limite alla disciplina per le Regioni e le Province autonome, le quali non possono in alcun modo derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, neppure per disporre una più rigorosa disciplina, spettando alla legislazione statale di tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. Pertanto, la norma regionale, che ha per oggetto diretto e specifico la tutela dell'ambiente, si pone in violazione di tali principi in evidente contrasto con quanto statuito dal legislatore statale. - Sulla possibilità e le condizioni per cui le Regioni possano perseguire finalità di tutela ambientale v. le citate sentenze n. 246/2006, n. 182/2006 e n. 431/2007. - Sull'impossibilità per le Regioni di derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, v. le citate sentenze n. 62/2008 e n. 378/2007. - Sulla possibilità, per la legislazione statale, di regolare la disciplina ambientale tenendo conto dei vari interessi costituzionalmente rilevanti, v. le citate sentenze n. 246/2006 e n. 307/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 – ordinamento della professione di maestro di sci – e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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