Corte costituzionale
Sentenza n. 201/2008
Corte cost., sent. 13 giugno 2008, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:201
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Molise n. 4 del 23 febbraio 2007
Parametri
- art. 123, Costituzione
- art. 20, statuto regione Molise n. 347 del 22 maggio 1971
- art. 23, statuto regione Molise n. 347 del 22 maggio 1971
Massime
Massima n. 32549
Premesso che è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti una genericità delle censure tale da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, mentre sono ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, è ammissibile la questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione), in quanto la stessa ha ad oggetto una intera legge, composta di soli tre articoli, il secondo ed il terzo dei quali con funzioni meramente accessorie, essendo relativi alla copertura finanziaria ed alla entrata in vigore di tale disciplina. - Sui limiti di ammissibilità di censure rivolte avverso intere leggi, v., citate, sentenze n. 238 e n. 22/2006; n. 359/2003.
Massima n. 32550
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4. Tale legge, la quale istituisce e disciplina la nuova figura del Sottosegretario alla Presidenza, assegnando allo stesso una serie di eterogenee funzioni, prevedendone la partecipazione alle riunioni della Giunta, seppur senza diritto di voto e individuando le modalità di sostituzione del soggetto nominato nell'ambito della Commissione consiliare di appartenenza, incide sulle aree materiali riservate alla fonte statutaria regionale, quali configurate nel primo comma dell'art. 123 Cost., sia prima che dopo la riforma operata dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e viola quindi l'art. 123 Cost., senza che il ritardo nella adozione dei nuovi statuti possa legittimare l'assunzione, da parte del legislatore regionale "ordinario", di determinazioni normative riservate alla fonte statutaria. Restano assorbite le ulteriori censure. - Sulla rilevanza politica della denominazione di sottosegretario, v., citate, le sentenze nn. 106 e 306/2002. - Sul limite della «organizzazione interna della Regione», di cui all'art. 123 Cost., prima della modificazione apportata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, v. sentenza n. 407/1989. - Sulla c.d. riserva statutaria, v., citate, sentenze n. 304/2002, nn. 196 e 313/2003, nn. 2, 372, 378 e 379/2004, nn. 3, 12 e 119/2006, n. 188/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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