Corte costituzionale

Sentenza n. 2/2008

Corte cost., sent. 18 gennaio 2008, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/2008
Data di deposito
18 gennaio 2008
Data di decisione
14 gennaio 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:2

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32031

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in tema di previsione, per i reati di competenza del giudice di pace, del termine prescrizionale triennale, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse, per irrilevanza derivante dall'incompetenza dei giudici innanzi ai quali pendono i giudizi a quibus e dal fatto che non viene concretamente in discussione l'entità della effettiva pena e la sua applicabilità. I giudici rimettenti hanno infatti plausibilmente motivato la rilevanza delle questioni nei rispettivi giudizi a quibus , sia con riferimento alla loro competenza, radicata in base alla disciplina transitoria per i fatti anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sia con riguardo all'immediata efficacia delle previsioni sanzionatorie di cui all'art. 52 dello stesso decreto legislativo, dalla quale discende la necessità di applicare, in ipotesi, la normativa concernente la prescrizione dei reati puniti con pene diverse da quelle detentive o pecuniarie.

Massima n. 32032

E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Infatti, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace, per i quali, ad oggi, la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria, non è disciplinato dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - che si riferisce invece a reati non puniti con una pena detentiva o pecuniaria e cioè, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva - ma deve essere ricondotto, conformemente al prevalente orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, all'ambito applicativo del primo comma del medesimo art. 157 cod. pen. il quale ragguaglia, in via generale, il termine di prescrizione al tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, prevedendo comunque termini minimi più lunghi. - Sulla mancanza di una precisa copertura costituzionale del tradizionale brocardo lex generalis posterior non derogat priori speciali v., citate, le sentenze n. 503/2000 e n. 29/1976. - Sul valore di mero criterio interpretativo di tale brocardo, destinato a cedere di fronte ad una precisa volontà legislativa, v., citate, le sentenze n. 58/1993, n. 41/1992 e n. 345/1987.

Massima n. 32033

E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, così sottraendo alla disciplina generale, che configura termini più lunghi, una parte soltanto dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, e segnatamente i più gravi. Infatti, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace, per i quali, ad oggi, la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria, non è disciplinato dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - che si riferisce invece a reati non puniti con una pena detentiva o pecuniaria e cioè, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva - ma deve essere ricondotto, conformemente al prevalente orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, all'ambito applicativo del primo comma del medesimo art. 157 cod. pen. il quale ragguaglia, in via generale, il termine di prescrizione al tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, prevedendo comunque termini minimi più lunghi. - Sulla mancanza di una precisa copertura costituzionale del tradizionale brocardo lex generalis posterior non derogat priori speciali v., citate, le sentenze n. 503/2000 e n. 29/1976. - Sul valore di mero criterio interpretativo di tale brocardo, destinato a cedere di fronte ad una precisa volontà legislativa, v., citate, le sentenze n. 58/1993, n. 41/1992 e n. 345/1987.

Massima n. 32034

E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in essa previsti, anziché al termine triennale previsto dal quinto comma dello stesso articolo, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. Infatti, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace, per i quali, ad oggi, la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria, non è disciplinato dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen. - che si riferisce invece a reati non puniti con una pena detentiva o pecuniaria e cioè, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva - ma deve essere ricondotto, conformemente al prevalente orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, all'ambito applicativo del primo comma del medesimo art. 157 cod. pen.. - Sulla mancanza di una precisa copertura costituzionale del tradizionale brocardo lex generalis posterior non derogat priori speciali v., citate, le sentenze n. 503/2000 e n. 29/1976. - Sul valore di mero criterio interpretativo di tale brocardo, destinato a cedere di fronte ad una precisa volontà legislativa, v., citate, le sentenze n. 58/1993, n. 41/1992 e n. 345/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia e dal Tribunale di Grosseto, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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