Corte costituzionale
Sentenza n. 183/2008
Corte cost., sent. 30 maggio 2008, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/2008
- Data di deposito
- 30 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 266 del 28 luglio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 32512
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sotto i profili del difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nonché della formulazione di petitum volto ad ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata. Infatti il rimettente ha accertato la natura giuridica pubblica dell'istituzione da cui dipende la ricorrente del giudizio principale e ha adeguatamente descritto la fattispecie al suo esame, motivando sufficientemente in ordine alla rilevanza della questione sollevata, sia ai fini del giudizio relativo alla conferma del provvedimento cautelare di condanna dell'amministrazione a disporre il comando, sia ai fini del risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente nel giudizio principale. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, malgrado l'incompleta ricostruzione del quadro normativo e convenzionale, gli elementi indicati dal rimettente costituiscono una motivazione sufficiente a giustificare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato. Quanto, infine, alla formulazione del petitum , il rimettente, seppure con alcune ambiguità, non chiede alla Corte una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, bensì domanda, anche in considerazione dell'assenza di un limite al diritto al ricongiungimento, previsto dalla disposizione legislativa censurata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione stessa.
Massima n. 32513
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sollevata con riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica, ad essere impiegato, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato, quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell'amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un «trasferimento d'autorità»; dall'altro lato, l'esigenza di tutela dell'unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status . Orbene, il ricongiungimento è diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana. Sicché, tenuto conto del complesso dei valori costituzionali in considerazione, sia degli effetti che la norma produce sul buon andamento dell'amministrazione pubblica in generale, deve ritenersi che la scelta del legislatore, costituendo un bilanciamento non irragionevole delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo, non si ponga in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento. - Sul ricongiungimento, quale istituto diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia e che costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana, v. le citate sentenze n. 113/1998 e n. 28/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, con riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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