Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2008
Corte cost., sent. 23 maggio 2008, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2008
- Data di deposito
- 23 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:171
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 52), deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32493
Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da un deputato, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente, deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2005. Premesso che l'insindacabilità, di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., copre le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari, sicché deve esistere un nesso funzionale tra queste ultime e le eventuali loro proiezioni esterne, non essendo sufficiente una generica identità di argomento o di contesto politico, nella specie, non è provato il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal deputato in una trasmissione televisiva, nella sua qualità di conduttore ed opinionista televisivo, e gli atti parlamentari dal medesimo posti in essere. - Per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 197/2007. - Sul requisito del nesso funzionale quale condizione per l'operatività dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, v., ex plurimis , sentenze nn. 193/2005, 260 e 416/2006, 53/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d'appello di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2005 (Doc. IV- quater, n. 52).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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