Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2008

Corte cost., sent. 30 gennaio 2008, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2008
Data di deposito
30 gennaio 2008
Data di decisione
16 gennaio 2008
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 32096

La determinazione della Corte di ammettere, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori, gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 (vale a dire dai promotori del referendum e dal Governo) e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità della richiesta, non si traduce in un potere di questi soggetti di partecipare al procedimento ed illustrare le relative tesi in camera di consiglio, salva la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive posizioni. - Sulla possibilità della Corte di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dal terzo comma dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, vedi, citate, sentenze numeri 45, 46, 47, 48 e 49/2005. - Sulla circostanza che il procedimento di controllo sull'ammissibilità di richiesta di Referendum abrogativo deve «tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita», vedi, citata, sentenza n. 31/2000.

Massima n. 32097

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 19, limitatamente alle parole "nella stessa", e dell'art. 85, nei testi risultanti per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Invero, da un lato, le disposizioni della legge elettorale oggetto della richiesta non possono essere ritenute a contenuto costituzionalmente vincolato, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria, dall'altro, il quesito presenta il necessario carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità in relazione allo scopo voluto dai presentatori, cioè quello di ottenere l'abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione. Infine, la normativa di risulta non presenta elementi di indeterminatezza che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni interpretativi, onde la sua autoapplicatività. - Sull'inammissibilità di richieste di 'referendum' abrogativo comportanti il rischio di paralisi del meccanismo elettorale, v., citate, sentenze nn. 5/1995, 32/1993 e 47/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legittima con ordinanza del 28 novembre 2007 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – per l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive: «articolo 19, limitatamente alle parole “nella stessa”; articolo 85».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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