Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2008

Corte cost., sent. 20 maggio 2008, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2008
Data di deposito
20 maggio 2008
Data di decisione
7 maggio 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 28 ottobre 2002
  • art. 14, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957
  • art. 14, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 108, Costituzione
  • legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001
  • art. 15, comma 4, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 32464

Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale egli sia investito, e, perché possa ritenersi sussistente il presupposto processuale richiesto da dette norme non è sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un magistrato), ma occorre, altresì, che l'attività applicativa della legge da parte del giudice sia caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Ne consegue che la Corte di appello di Cagliari, nella particolare composizione di cui all'art. 14, primo comma, della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, alla quale è attribuito il solo compito di proclamare l'esito del referendum sulla base dell'accertamento del numero dei votanti e dell'ammontare dei voti favorevoli e contrari, non è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale (nella specie, dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, nella parte in cui rinvia all'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20), svolgendo essa, secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio, una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale. - Per l'affermazione, nella giurisprudenza più risalente, della legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in presenza del solo requisito soggettivo, v, citate, sentenze n. 129/1957; n. 83/1966. - Per l'esclusione della legittimazione, nel caso in cui l'intervento del giudice si esplichi nell'ambito di un procedimento amministrativo, suscettibile di controllo giurisdizionale, sentenza n. 132/1973; nel caso in cui il rimettente risulti investito di «una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica, v. sentenza n. 96/1976; nel caso in cui difetti un momento propriamente decisorio, v. sentenze nn. 112/1964, 13/1966, 74/1971, 17/1980, nonché ordinanze n. 59/1990, 86 e 382/1991; nel caso in cui vi sia carenza di contraddittorio, ex plurimis , sentenze nn. 12/1971, 226/1976, 29 e 335/1995, 387/1996, nonché ordinanza n. 183/1999; nel caso in cui l'atto posto in essere dal rimettente sia privo del carattere della definitività, v. sentenza n. 387/1996; in generale, ordinanza n. 6/2008. - Per l'esclusione della legittimazione degli uffici elettorali circoscrizionali, v. sentenza n. 387/1996, e del collegio centrale di garanzia elettorale, v. sentenza n. 216/1972. - Per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale delle autorità giudiziarie allorquando siano coinvolte in procedimenti referendari o elettorali nella fase anteriore alla consultazione, v., citate, sentenza n. 334/2004, e ordinanza n. 207/2000. - Per la sussistenza della legittimazione dell'Ufficio centrale per il referendum , v. sentenza n. 43/1982. - Per la sussistenza della legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto, v., citate, sentenze nn. 165/1963, 121/1966, 142/1968 e n. 244/1995.

Massima n. 32465

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, in quanto, rinviando all'articolo 14, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, assegna alla Corte d'appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, il compito di procedere, con l'intervento del procuratore generale, «all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum », così attribuendo ad un'autorità giurisdizionale «una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da quelle altre stabilite con legge dello Stato». Poiché alla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum (nella specie, del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno), è assegnata una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale, difetta il requisito oggettivo per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, svolgendosi detta funzione secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio.

Massima n. 32466

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale per la Sardegna, quale modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in quanto, rinviando all'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, senza escludere espressamente l'applicabilità al referendum sulla legge statutaria del quorum strutturale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 20 del 1957, introdurrebbe un quorum non previsto per il referendum sulle leggi statutarie. Poiché alla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum (nella specie, del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno), è assegnata una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale, difetta il requisito oggettivo per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, svolgendosi detta funzione secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), sollevate, in riferimento all'articolo 108 della Costituzione e all'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Corte d'appello di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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