Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2008
Corte cost., sent. 16 maggio 2008, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 224, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32423
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie, potendo la stessa ricavarsi dalla lettura dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 32424
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica». Le differenze ancora esistenti tra il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e il rapporto di lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati rendono ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, l'applicazione di una singola disposizione, quale quella oggetto di censura, senza tenere conto del quadro complessivo del trattamento economico-normativo dei dipendenti della pubblica amministrazione, quale risulta a seguito dell'applicazione delle procedure di contrattazione collettiva previste dal legislatore. - Sulla possibilità di una disciplina differenziata del rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello privato, v. la citata sentenza n. 275/2001. - Sulle caratterische peculiari della pubblica amministrazione rispetto al datore di lavoro privato e sulla specificità del lavoro pubblico, v. le citate sentenze n. 82/2003, n. 367/2006 e n. 199/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze