Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2008
Corte cost., sent. 14 maggio 2008, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2008
- Data di deposito
- 14 maggio 2008
- Data di decisione
- 5 maggio 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:135
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter, n. 1), deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007
- (doc. IV-ter, n. 1), deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 32394
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un senatore, nei confronti del quale pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, formulata sull'assunto che il giudice ricorrente non avrebbe riportato correttamente nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni del senatore sulle quali verte il conflitto. Ed invero, posto che il giudice ricorrente, dopo avere riprodotto, nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio, l'imputazione formulata dal pubblico ministero, ha esposto le ragioni del conflitto, precisando che l'azione penale era stata esercitata a seguito della proposizione di querela e specificando le espressioni ritenute dai querelanti offensive, in tal modo il giudice ricorrente ha puntualmente individuato e riportato, come esige il principio di autosufficienza del ricorso, le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare, permettendo così alla Corte costituzionale di compiere «l'accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate [...] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna». - Sui requisiti del ricorso per conflitto di attribuzione, v. la citata sentenza n. 79/2005.
Massima n. 32395
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il procedimento penale a carico di un proprio componente costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullatala la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007. Premesso che per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento - alla quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. - è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare, nel caso di specie difetta il nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal parlamentare nell'articolo di stampa, oggetto del procedimento penale, e gli atti compiuti nella sede parlamentare indicati nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non potendo il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, valere in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse non costituiscano la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni. - Sul nesso funzionale ai fini dell'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 10 e 11/2000. - Sull'inidoneità della inerenza delle dichiarazioni a temi dibattuti in Parlamento ad integrare il nesso funzionale, v., citate, le sentenze nn. 152, 166 e 302/2007. - Sulla funzionalizzazione della insindacabilità alla tutela delle prerogative delle Camere e sulla impossibilità di ridurre detta garanzia a privilegio personale conseguente alla mera qualità di parlamentare, v., citata, sentenza n. 120/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007 (doc. IV-ter, n. 1).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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