Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2008
Corte cost., sent. 14 maggio 2008, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2008
- Data di deposito
- 14 maggio 2008
- Data di decisione
- 5 maggio 2008
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:134
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 118), deliberazione della Camera dei deputati del 22 novembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32392
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dall'autorità giudiziaria nei confronti del Parlamento in relazione alle deliberazioni di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari per le quali pende giudizio penale per diffamazione a mezzo stampa, l'ampiezza della motivazione posta a base della delibera di insindacabilità non ha rilievo in sé, ma per la sola parte in cui essa dà conto della sussistenza del requisito del nesso funzionale tra opinioni espresse dal parlamentare e atti tipici della funzione, giacché il sindacato della Corte costituzionale non può limitarsi alla verifica della validità o della congruità delle motivazioni espresse a sostegno della delibera. - Sull'oggetto della valutazione della Corte, v. citata, sentenza n. 10/2000.
Massima n. 32393
Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti di un deputato per diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost. e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 2005. Premesso che la Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposti dall'autorità giudiziaria nei confronti del Parlamento in relazione a deliberazioni di insindacabilità per le quali pende procedimento penale deve accertare se esse siano legate da nesso funzionale con le attività svolte dall'interessato nella sua qualità di membro della Camera, ed in particolare se esse siano «sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare», non potendo la Corte spingere la sua valutazione fino all'apprezzamento dell'effettiva riconducibilità della condotta del parlamentare nell'area del penalmente rilevante, non sussistono, nella specie, atti tipici della funzione parlamentare ascrivibili al deputato sottoposto a procedimento penale, non assumendo rilievo né gli atti riferibili ad altri parlamentari, ancorché del medesimo gruppo, né quelli posti in essere dal medesimo parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni incriminate, e non valendo il mero "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, a connotare di per sé tali dichiarazioni quali espressive della funzione parlamentare. - Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 293/2006. - Sul requisito del nesso funzionale, v., citate, sentenze nn. 10 e 11/2000 e 28/2005. - Sull'irrilevanza, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, di atti di altri parlamentari, v. citate, sentenze n. 151/2007; n. 193, n. 164 e n. 146/2005; n. 347/2004. - Sull'irrilevanza, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, degli atti posti in essere da appartenenti al medesimo gruppo, v., citate, sentenze n. 315 e n. 314/2006. - Sull'irrilevanza delle dichiarazioni del medesimo parlamentare successive alle dichiarazioni cui si riferisce il conflitto, v., citate, sentenze n. 260/2006; n. 223, n. 164, n. 146 e n. 28/2005; n. 347 e n. 246/2004; n. 521/2002; n. 289/1998. - Sull'irrilevanza del contesto politico, v. citate, sentenze n. 302/2007 e n. 260/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti del deputato Alberto Di Luca, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 2005 (Doc. IV-quater, n. 118).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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