Corte costituzionale

Sentenza n. 131/2008

Corte cost., sent. 14 maggio 2008, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/2008
Data di deposito
14 maggio 2008
Data di decisione
5 maggio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 6, legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 8, legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 5, comma 4, lettere a), b) e c), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 5, comma 4, lettere i), j), k), l) e m), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 5, comma 4, lettera o), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 5, comma 4, lettera p), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 5, comma 4, lettere d), e), f), g) e h), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 5, comma 4, lettera q), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 5, comma 4, lettera n), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 6, [3] lettere a), c), e) e f), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 6, [3] lettera b), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 6, [3] lettera d), legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 8, comma 7, legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007
  • art. 8, [1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8], legge della Regione Calabria n. 4 del 10 gennaio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32368

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5, 6 e 8 della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, poiché le norme impugnate riguarderebbero àmbiti di intervento eterogenei. Il thema decidendum è, infatti, sufficientemente chiaro ed univoco e consiste nella verifica dell'attinenza alla sfera di competenze regionali ovvero alla materia della "politica estera" delle attività di "cooperazione internazionale" e di "cooperazione umanitaria e di emergenza", così come definite negli artt. 5 e 6.

Massima n. 32369

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 5, 6 e 8 della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, devono essere esaminate analiticamente le singole previsioni censurate, al fine di stabilire quali di esse prevedano attività che ricadono nella cooperazione internazionale ed interferiscono con la politica estera, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e quali invece, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32370

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 4, lettere a) , b) e c) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Posto che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le norme censurate - le quali riguardano aspetti della cooperazione allo sviluppo analoghi a quelli previsti dalla legge statale in materia, la crescita ed il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nei Paesi interessati, la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo - interferiscono con la politica estera dello Stato, così violando l'art. 117, comma secondo, lettera a) , della Costituzione - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32371

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 comma 4, lettere i) , j) , k) , l) e m) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le norme censurate rientrano tutte nella nozione di cooperazione allo sviluppo, e interferiscono quindi con la politica estera dello Stato, così violando l'art. 11, secondo comma, lettera a) , della Costituzione, in quanto prevedono attività di sostegno ai programmi di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche-ambientali e culturali (lettera i ); di «supporto ad iniziative per la tutela dei minori e dei diritti dell'infanzia, attuazione delle politiche di genere» (lettera j ); «di studio, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità e l'identità europea, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli» (lettera k ); «iniziative di informazione, consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese calabresi nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali» (lettera l ), e l'«impiego, anche attraverso convenzioni con Enti regionali strumentali e territoriali, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale» (lettera m ). - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32372

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a) , della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera o) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, in quanto la norma censurata prevede interventi «innovativi e di sperimentazione nel mercato del lavoro, nel settore del credito e del commercio internazionale, nelle politiche pubbliche per lo sviluppo locale anche ai fini dell'integrazione degli interventi di cooperazione con le attività di sviluppo economico», che non possono non spettare allo Stato, essendo necessariamente coordinati con iniziative di politica estera che ad esso esclusivamente competono. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32373

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a) , della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera p) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. La previsione di interventi regionali riguardanti il "miglioramento dei flussi immigratori nel territorio calabrese", da attuare "anche favorendo la selezione positiva, la formazione, l'integrazione e la regolarizzazione degli immigrati, valorizzando le loro rimesse nei paesi di origine e favorendo l'occupazione in tali paesi" è, infatti, competenza che interferisce direttamente con le politiche di immigrazione, inderogabilmente riservate allo Stato. - Sulla materia della "politica estera", v., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32374

Non sono fondate, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a) , e terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettere d) , e) , f) , g) , h) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, le disposizioni censurate non violano le competenze statali, in quanto sono rivolte ai cittadini residenti nella Regione e hanno come unica finalità quella di sensibilizzare la comunità regionale a una cultura della tolleranza e della cooperazione. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32375

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a) , e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera q) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale prevede iniziative volte alla valorizzazione delle comunità di origine calabrese all'estero - contempla mere attività di promozione e di tutela dell'identità culturale di tali comunità di interesse tipicamente regionalistico. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32376

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a) , della Costituzione, l'art. 5, comma 4, lettera n) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, limitatamente alle parole «la formazione professionale e promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi». Premesso che devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le attività previste dalla norma censurata, in quanto rivolte a cittadini dei Paesi in via di sviluppo, sono comunque attività oggettivamente idonee a creare vincoli di riconoscenza e legami con Stati esteri e rientrano nel concetto di cooperazione allo sviluppo. - Sulla materia della "politica estera", v., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32377

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a) , e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera n) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale prevede attività di «formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione internazionale» - può farsi rientrare nella competenza regionale in materia di formazione professionale, essendo destinata a cittadini italiani residenti in Calabria. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32378

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a) , della Costituzione, l'art. 6, comma 3, lettere a) , c) , e) e f) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, le norme censurate - le quali prevedono iniziative come la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite, la collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici o privati, nonché la raccolta e la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio per interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze - sono lesive delle competenze statali, in quanto prevedono iniziative che o implicano scelte nella individuazione delle popolazioni da aiutare ovvero presuppongono la scelta delle aree geografiche e delle popolazioni cui offrire la collaborazione tecnica. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32379

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a) , e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, lettera b) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale prevede la «assistenza sanitaria e ospedaliera a cittadini stranieri che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitati nella Regione, e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano» - non interferisce con la politica estera dello Stato, poiché l'assistenza sanitaria e ospedaliera viene predisposta in favore di persone che si trovano legittimamente sul territorio nazionale. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32380

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a) , e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, lettera d) , della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che non sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che, riguardando la materia della cooperazione allo sviluppo solo a livello di studio e di sensibilizzazione della pubblica opinione della Regione, concernono attività da svolgersi all'interno della Regione, la disposizione censurata - la quale contempla la mera «raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali» - non interferisce con la politica estera dello Stato, trattandosi di previsione di carattere solo accessorio rispetto alle iniziative umanitarie e di emergenza propriamente dette. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32381

La previsione di cui all'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, in base alla quale le attività di promozione devono essere in sintonia con la cooperazione governativa e comunitaria, non è sufficiente a salvaguardare le prerogative statali. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32382

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera a) , della Costituzione, l'art. 8, comma 7, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4. Premesso che devono ritenersi lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinare gli obiettivi di cooperazione internazionale e gli interventi di emergenza e quello di individuare i destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione, la norma censurata, la quale richiama il meccanismo di raccordo tra l'attività regionale e le determinazioni della politica nazionale, predisposto all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 - per effetto del quale il documento di programmazione triennale ed il piano operativo annuale sono comunicati al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la verifica della compatibilità delle iniziative regionali con gli indirizzi di politica estera statale -, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in quanto quel meccanismo opera esclusivamente entro il limitato àmbito della competenza concorrente in materia di relazioni internazionali delle Regioni e non può quindi trovare applicazione per consentire la ratifica successiva, da parte dello Stato, di un'attività regionale che invade la competenza esclusiva di esso Stato in materia di politica estera. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Massima n. 32383

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera a) , e terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, lettera d) , della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, in quanto, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità delle sole norme che contemplano competenze lesive delle prerogative statali, le disposizioni censurate, le quali disciplinano la programmazione e le modalità degli interventi, non interferiscono con la politica estera dello Stato. - V., citata, sentenza n. 211/2006.

Per questi motivi

negli altri commi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. dichiara l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria), limitatamente al comma 4, lettere a), b), c), i), j), k), l), m), n) (quest'ultima limitatamente alle parole «la formazione professionale e promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi»), o) e p);

- dell'art. 6 della stessa legge regionale, limitatamente alle competenze previste dalle lettere a), c), e) ed f);

- dell'art. 8, comma 7, della medesima legge regionale;

2. dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 ed 8 della legge della Regione Calabria n. 4 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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