Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2008
Corte cost., sent. 30 aprile 2008, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2008
- Data di deposito
- 30 aprile 2008
- Data di decisione
- 16 aprile 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:128
Norme oggetto del giudizio
- legge di conversione n. 286 del 24 novembre 2006
- art. 18, comma 2, decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- art. 18, comma 3, decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- art. 2, comma 105, decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- art. 2, comma 106, decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 32355
Nel giudizio incidentale di costituzionalità l'intervento di un soggetto che non rivesta la qualità di parte nel giudizio principale è ammissibile solo se l'interveniente sia titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Alla stregua di tale criterio, è ammissibile l'intervento davanti alla Corte del comproprietario del teatro Petruzzelli, in qualità di titolare del diritto che è stato soppresso con l'espropriazione disposta dall'atto legislativo oggetto della questione di legittimità costituzionale. - Sulle condizioni per la partecipazione al giudizio di costituzionalità di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo , v. citate, ordinanza letta all'udienza del 3 luglio 2007, allegata alla sentenza n. 349/2007 e ordinanza letta all'udienza del 6 luglio 2006, allegata alla sentenza n. 279/2006.
Massima n. 32356
E ammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Tribunale in sede di procedimento per l'emanazione di decreto ingiuntivo, trattandosi pur sempre di un giudizio (sia pure in fase sommaria) la cui esistenza costituisce, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'unico presupposto oggettivo di legittimazione per dare origine all'incidente di costituzionalità. - V., citate, sentenze n. 177/1981 e n. 163/1977.
Massima n. 32357
E infondata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per essere stato il decreto-legge n. 262 del 2006 abrogato dalla legge di conversione. Seppure è vero che l'allegato alla legge di conversione n. 286 del 2006, recante le modifiche al decreto-legge, si conclude con l'espressa soppressione degli articoli da 3 a 47 del decreto, si deve, però, tenere presente che l'articolo 2, comma 105, dello stesso decreto-legge nel testo sostituito dalla legge di conversione, riproduce testualmente l'art. 18 del decreto-legge n. 262 del 2006, aggiungendo soltanto che oggetto dell'esproprio è l'intero immobile; ed inoltre che il nuovo testo fa comunque parte delle modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (così il titolo dell'allegato, cui si richiama l'art. 1, comma 1, della legge n. 286 del 2006 nell'atto di convertire il decreto), e che, in particolare, il testo del comma 104 dispone che l'esproprio decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto: con il che resta stabilito l'effetto espropriativo fin dalla data della decretazione d'urgenza.
Massima n. 32358
E infondata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale si deduce l'irrilevanza della questione sul presupposto della inapplicabilità della norma censurata, atteso che la disposizione legislativa di esproprio del teatro Petruzzelli - oggetto del giudizio incidentale - è condizione negativa di accoglibilità della pretesa fatta valere nel giudizio a quo mediante ricorso per ingiunzione, e che dall'ordinanza di rimessione emerge la esistenza dei presupposti (certezza, liquidità, esigibilità del credito) per l'accoglimento del ricorso.
Massima n. 32359
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e l'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Premesso che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'àmbito applicativo costituzionalmente previsto, e premesso altresì che il difetto di presupposti, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, dovendosi escludere l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, difettano in relazione alle disposizioni censurate i suddetti presupposti giacché la previsione secondo cui al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto, il Comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizioni e diritti di terzi, è priva di collegamento formale con le tematiche della finanza pubblica richiamate dall'epigrafe del decreto impugnato e dallo stesso preambolo. - Sull'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui all'art. 77, comma secondo della Costituzione, v., citate, sentenze n. 171/2007 e n. 29/2005 (recte : ordinanza) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e dell'art. 2, commi 105 e 106, dello stesso decreto-legge, nel testo sostituito, in sede di conversione, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 29 gennaio 2008
ORDINANZA
Rilevato che nel presente giudizio di costituzionalità, sollevato dal Presidente di Sezione del Tribunale di Bari nel corso del giudizio introdotto con ricorso depositato il 9 febbraio 2007 da Messeni Nemagna Maria, Messeni Nemagna Teresa, Messeni Nemagna Chiara, Messeni Nemagna Mariarosalba, Messeni Nemagna Stefania, Metteo Nunziata, proprietari espropriati del Teatro Petruzzelli, avente ad oggetto l'adempimento delle prestazioni della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, in base al Protocollo di intesa stipulato il 21 novembre 2002 tra le parti, è intervenuta Messeni Nemagna Vittoria, la quale, pur non essendo parte nel giudizio di merito, dichiara di essere portatrice di interessi alla partecipazione davanti alla Corte costituzionale;
considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, e, nel caso di impugnazione di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale e che la deroga è consentita solo a favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ordinanza letta all'udienza del 3 luglio 2007, allegata alla sentenza n. 349 del 2007; ordinanza letta all'udienza del 6 luglio 2006 allegata alla sentenza n. 279 del 2006);
che un tale interesse è riconoscibile in capo all'interveniente che ha dedotto, fra l'altro, la titolarità di una situazione giuridica (titolarità del marchio) che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicata da una decisione di questa Corte;
che la peculiarità della fase processuale nella quale è stata sollevata la questione di costituzionalità non avrebbe consentito la partecipazione a quel giudizio dell'attuale interveniente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento di Messeni Nemagna Vittoria
F.to: Franco BILE, Presidente
Testo integrale
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