Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2008

Corte cost., sent. 24 aprile 2008, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2008
Data di deposito
24 aprile 2008
Data di decisione
14 aprile 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32320

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. Tale norma rappresenta un oggetto estraneo al contenuto della delega per il "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale", conferita dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002 (la quale concerne le disposizioni processuai previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto soltanto in riferimento alle modificazioni strumentali rispetto allo scopo di comporle in un testo normativo unitario, adeguarle alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzarle in un quadro nuovo e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale), né può essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, in quanto non costituisce coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione precedentemente realizzata dall'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003, nell'esercizio della delega conferita dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto le sezioni specializzate. - V. sentenza n. 170/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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