Corte costituzionale
Sentenza n. 10/2008
Corte cost., sent. 25 gennaio 2008, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/2008
- Data di deposito
- 25 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 24 del 11 dicembre 2006
- art. 13, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 24 del 11 dicembre 2006
- art. 13, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 24 del 11 dicembre 2006
- art. 22, legge della Regione Lombardia n. 24 del 11 dicembre 2006
- art. 27, comma 18, legge della Regione Lombardia n. 24 del 11 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32051
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, promossa - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h ), e terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri. E invero il ricorrente, dopo aver ipotizzato che le norme impugnate violino il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h ), Cost, ha dedotto che le medesime «si pongono in contrasto anche con il terzo comma del medesimo art. 117», atteggiandosi a principi fondamentali della materia della tutela della salute: la circostanza che le due censure non siano state poste tra loro in rapporto di subordinazione, in particolare della seconda rispetto alla prima, ma siano anzi state prospettate congiuntamente, rende contraddittoria e, nella sostanza, poco comprensibile l'impugnazione degli artt. 13 e 22.
Massima n. 32052
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g ), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri - dell'art. 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, nella parte in cui, disciplinando le sanzioni conseguenti alla inosservanza delle prescrizioni previste dalla stessa legge regionale in ordine alla limitazione della circolazione e all'utilizzo dei veicoli, individua «nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato», il quale abbia effettuato l'accertamento delle infrazioni suddette, «il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso», secondo la disciplina prevista dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, così imponendo obblighi a carico di organi dello Stato, in violazione della sua potestà esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»: e invero il riferimento all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, contenuto nella censurata disposizione regionale, deve essere inteso nel senso che il «responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore» sia solo l'autorità preposta a presentare il rapporto relativo all'infrazione «all'ufficio regionale competente» (come prescrive, del resto, il terzo comma del predetto art. 17), ferma restando in capo a quest'ultimo la responsabilità di provvedere «ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso» dell'interessato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 22 della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), promossa – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 18, della medesima legge della Regione Lombardia n. 24 del 2006, promossa – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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