Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/2008
Corte cost., ord. 11 aprile 2008, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/2008
- Data di deposito
- 11 aprile 2008
- Data di decisione
- 2 aprile 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:99
Parametri
- art. 132, comma 2, Costituzione
- art. 42, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 45, comma 4, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32271
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da una persona, nella qualità di delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, e da altra persona, nella qualità di coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del disegno di legge di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione in ossequio all'articolo 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 . Difetta, invero, il requisito soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato, poiché: la legislazione vigente in tema di referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non riconosce alcun potere al delegato comunale nella fase della proclamazione dei risultati referendari da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e neanche nella fase successiva alla proclamazione dei risultati referendari; la qualità di figura soggettiva esterna allo Stato apparato, a cui l'ordinamento conferisce la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, può essere riconosciuta soltanto al comitato per il referendum di cui all'art. 75 Cost., previsto dall'art. 7 della legge n. 352 del 1970, mentre il comitato promotore del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. non è contemplato da alcuna disposizione normativa, essendo l'iniziativa referendaria attribuita dalla legge ai Comuni interessati; il coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», non è legittimato, dal momento che a tale figura non può «essere riconosciuta alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari» concernenti il distacco di taluni Comuni da una Regione. - Sul difetto di legittimazione del delegato comunale, v., citata, ordinanza n. 69/2006. - Sulla configurazione del comitato promotore del referendum di cui all'art. 75 Cost. come potere dello Stato, v., citata, sentenza n. 69/1978. - Sul difetto di legittimazione attiva del coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», v., citata, ordinanza n. 296/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Francesco Valerio Rodeghiero, nella qualità di delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, e dal signor Francesco Frattolin nella qualità di coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione Comuni Italiani per cambiare Regione», con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze