Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2008

Corte cost., ord. 4 aprile 2008, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
88/2008
Data di deposito
4 aprile 2008
Data di decisione
31 marzo 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge della Regione Campania n. 8 del 7 febbraio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 32247

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, censurato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che il funzionamento dei bacini interregionali dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto è regolato dalle intese interregionali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avrebbe legificato gli artt. 8 e 12, comma 2, della convenzione tra le Regioni Campania e Basilicata, laddove è previsto, rispettivamente, che il responsabile della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele venga nominato tra i dirigenti della Regione Campania, e che la figura del segretario generale venga scelta tra i funzionari regionali. La questione sollevata attiene a disposizioni contenute in un'intesa interregionale, come tale priva di valore di legge, non essendo condivisibile la tesi del rimettente secondo la quale la relativa previsione dell'intesa è stata «legificata» dalla disposizione impugnata, in quanto ciò implicherebbe, da un lato, che ogni difetto dell'intesa si tradurrebbe in un'illegittimità costituzionale della legge e, dall'altro, che, una volta conclusa un'intesa, le Regioni contraenti avrebbero perso il potere di modificarla, perché il loro contenuto sarebbe stato legificato unilateralmente dalla legge emanata da una di esse. Inoltre, tra la disposizione impugnata e quella dell'intesa interregionale manca il rapporto di integrazione e specificazione necessario per l'impugnazione delle disposizioni legislative, come specificate da quelle di rango subordinato. - Sul rapporto di integrazione e specificazione che consente l'impugnazione delle disposizioni legislative, come specificate da quelle di rango subordinato, vedi, citata, ordinanza n. 389/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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