Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/2008

Corte cost., ord. 28 marzo 2008, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
77/2008
Data di deposito
28 marzo 2008
Data di decisione
12 marzo 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 4, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32230

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, censurato in quanto, abrogando, con effetto dal 31 dicembre 2003, la norma che, in deroga al blocco dei prepensionamenti, consentiva l'anticipato collocamento a riposo dei dipendenti regionali che avessero maturato l'anzianità di servizio necessaria, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti. Infatti, non solo il fluire del tempo - di per sé elemento diversificatore che consente di trattare in modo diverso le stesse categorie di soggetti - non comporta, nei rapporti di durata, una lesione della parità di trattamento, ma l'elemento temporale è legittimo criterio di discrimine allorquando intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito del riordino complessivo della disciplina di una determinata materia, come accaduto nel caso in esame. - Sul fluire del tempo v., citate, sentenza n. 234/2007 e ordinanza n. 400/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004), sollevata, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sede di Palermo, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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