Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/2008
Corte cost., ord. 14 marzo 2008, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/2008
- Data di deposito
- 14 marzo 2008
- Data di decisione
- 10 marzo 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 2, ultima parte, codice di procedura penale
- legge n. 248 del 7 novembre 2002
Massime
Massima n. 32212
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - nel caso di riproposizione di una richiesta di rimessione già dichiarata inammissibile o rigettata dalla Corte di Cassazione - il giudice che procede non sia tenuto a sospendere il processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi. Invero, a prescindere da ogni rilievo circa la validità dell'assunto del rimettente, stando al quale la novità anche solo «formale» dei motivi basterebbe ad imporre la sospensione del processo, ai sensi della norma denunciata, il giudice a quo non risulta comunque chiamato, allo stato, a fare applicazione di detta norma. - In merito al fatto che, nella parallela ipotesi di reiterazione dell'istanza di ricusazione del giudice, l'identità dei motivi deve essere apprezzata «sia in senso formale che materiale», vedi, citate, ordinanze n. 285/2002, n. 366/1999 e n. 466/1998. - In merito alle circostanze, cui l'art. 47 cod. proc. pen. subordina l'obbligo di sospensione del processo, vedi, citata, ordinanza n. 268/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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