Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/2008

Corte cost., ord. 14 marzo 2008, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/2008
Data di deposito
14 marzo 2008
Data di decisione
10 marzo 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:68

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 32212

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - nel caso di riproposizione di una richiesta di rimessione già dichiarata inammissibile o rigettata dalla Corte di Cassazione - il giudice che procede non sia tenuto a sospendere il processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi. Invero, a prescindere da ogni rilievo circa la validità dell'assunto del rimettente, stando al quale la novità anche solo «formale» dei motivi basterebbe ad imporre la sospensione del processo, ai sensi della norma denunciata, il giudice a quo non risulta comunque chiamato, allo stato, a fare applicazione di detta norma. - In merito al fatto che, nella parallela ipotesi di reiterazione dell'istanza di ricusazione del giudice, l'identità dei motivi deve essere apprezzata «sia in senso formale che materiale», vedi, citate, ordinanze n. 285/2002, n. 366/1999 e n. 466/1998. - In merito alle circostanze, cui l'art. 47 cod. proc. pen. subordina l'obbligo di sospensione del processo, vedi, citata, ordinanza n. 268/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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