Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2008
Corte cost., ord. 13 marzo 2008, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2008
- Data di deposito
- 13 marzo 2008
- Data di decisione
- 10 marzo 2008
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:61
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32192
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione alla proposta di revoca del Consigliere di amministrazione della Rai-radiotelevisione italiana S.p.a, Prof. Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, per quanto attiene al profilo soggettivo, sia la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - sia il Presidente del Consiglio dei ministri - in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà dell'intero Governo, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione- sono legittimati ad essere parti del conflitto. Difetta, invece, di legittimazione il Ministro dell'economia e delle finanze, dato che il potere esecutivo non è un "potere diffuso", ma si risolve nell'intero Governo, in nome dell'unità di indirizzo politico e amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost. Sussiste, inoltre il requisito oggettivo del conflitto, in quanto è lamentata dalla ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite; infatti la presenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo esclusivo e preponderante, in violazione del principio di pluralismo dell'informazione, fondato sull'art. 21 Cost. - Sulla legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, v., citate, sentenze n. 502/2000, n. 49/1998 e n. 225/1974 ed ordinanze n. 195/2003, n. 137/2000 e n. 171/1997. - Sulla legittimazione del governo, v. anche ordinanza n. 221/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nei confronti del Governo della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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