Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/2008

Corte cost., ord. 13 marzo 2008, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
60/2008
Data di deposito
13 marzo 2008
Data di decisione
10 marzo 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:60

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32191

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) ( recte : lettera e) ), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per mancata previsione dell'esenzione dall'obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso di tale dispositivo di sicurezza. Infatti, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate – in riferimento all'art. 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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