Corte costituzionale

Ordinanza n. 449/2008

Corte cost., ord. 29 dicembre 2008, n. 449

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
449/2008
Data di deposito
29 dicembre 2008
Data di decisione
17 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:449

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, secondo periodo, legge n. 342 del 21 novembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 33107

E' manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il quale «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate», in relazione a quanto stabilito dal primo periodo dello stesso comma, secondo cui «L'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997». Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 330 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata per contrasto con l'art. 3 Cost., sicchè la sollevata questione, relativa alla medesima norma, è divenuta priva di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis , ordinanze n. 269/2008; n. 290 e n. 34/ 2002; n. 575/2000; n. 525/1995; n. 233/1995; n. 171/1992; n. 246/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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