Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/2008

Corte cost., ord. 29 dicembre 2008, n. 446

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
446/2008
Data di deposito
29 dicembre 2008
Data di decisione
17 dicembre 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:446

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 33103

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, investito dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, possa disporre l'applicazione provvisoria della misura anziché la sospensione dell'esecuzione, in attesa della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza. Non appare manifestamente irragionevole la previsione che consente la sospensione cautelare della pena nei confronti del condannato in attesa della decisione definitiva sull'applicazione della misura, perché la provvisoria rimessione in libertà è disposta con un provvedimento cautelare che deve essere sorretto da un giudizio prognostico favorevole circa l'ammissione del soggetto alla misura stessa; non c'è neppure la lamentata disparità di trattamento tra condannati istanti per l'affidamento in prova al servizio sociale, da un lato, e condannati che chiedano la detenzione domiciliare e l'affidamento per fini terapeutici, dall'altro, poiché le situazioni a confronto sono caratterizzate da diversità dei presupposti di fatto e della configurazione normativa. Sulle diversità fra affidamento in prova e detenzione domiciliare e affidamento a fini terapeutici v., citate, sentenza n. 338/2008 e ordinanza n. 375/1999

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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