Corte costituzionale
Ordinanza n. 434/2008
Corte cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 434/2008
- Data di deposito
- 23 dicembre 2008
- Data di decisione
- 15 dicembre 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:434
Parametri
- art. 132, comma 2, Costituzione
- art. 45, comma 4, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33080
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da una persona, nella qualità di delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del disegno di legge di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. in ossequio all'art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. Difetta, invero, il requisito soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato, poiché l'ordinamento non riconosce al delegato comunale la titolarità di alcuna attribuzione costituzionale, tanto meno quella di rappresentante del corpo elettorale comunale, in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco dei Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione, né con riguardo alla fase di proclamazione dei risultati referendari, né nella fase ad essa successiva. Del pari privo di legittimazione attiva al conflitto è anche il rappresentante del comitato promotore del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost., in quanto soggetto non equiparabile agli organi statali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e sfornito della titolarità di alcuna funzione concorrente con quelle proprie attribuite a poteri dello Stato-apparato. Sussiste, infine, anche il difetto di legittimazione attiva del ricorrente quale elettore di uno dei Comuni interessati alla variazione territoriale, in quanto, secondo il consolidato indirizzo della Corte, "in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953". - Sul difetto di legittimazione attiva al conflitto del delegato comunale, v., citate, ordinanze n. 99 e n. 189/2008, n. 69 e n. 296/2006. - Sulla configurazione del comitato promotore del referendum di cui all'art. 75 Cost. come potere dello Stato, v., citata, sentenza n. 69/1978. - Sul difetto di legittimazione attiva al conflitto del rappresentante del comitato promotore del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost., v. citata, ordinanza n. 99/2008; a proposito del comitato promotore di referendum abrogativo di una legge provinciale, v. citata, ordinanza n. 82/1978; riguardo i promotori del referendum sullo statuto regionale ai sensi dell'art. 123 Cost., v, citata, ordinanza n. 479/2005. - Sul difetto di legittimazione attiva del ricorrente quale elettore di uno dei Comuni interessati alla variazione territoriale, v. citate, ordinanze n. 189 e n. 284/2008; n. 296/2006, s.n. 27 luglio 1988, n. 57/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Francesco Valerio Rodeghiero, nella qualità di delegato effettivo dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché nella qualità di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dell'Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze