Corte costituzionale
Ordinanza n. 433/2008
Corte cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 433/2008
- Data di deposito
- 23 dicembre 2008
- Data di decisione
- 15 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 5, codice penale
- art. 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
- art. 157, comma 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 33069
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione, infatti, è priva di qualunque descrizione del fatto concreto sottoposto a giudizio e difetta di motivazione in ordine alla rilevanza. Sul punto v., citata, ex multis , ordinanza n. 381/2008.
Massima n. 33070
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Il rimettente, infatti, non motiva in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio che dinanzi a lui si svolge.
Massima n. 33071
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. La questione è, infatti, motivata in termini contraddittori. Sulla motivazione contraddittoria v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 207/2008.
Massima n. 33072
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. L'ordinanza di rimessione difetta dell'indicazione dei reati per cui si procede ed è priva di un'adeguata specificazione del petitum .
Massima n. 33073
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Vi è, infatti, palese contraddizione fra il presupposto interpretativo del giudizio di rilevanza, cioè l'applicabilità del termine prescrizionale breve al reato contestato, e la motivazione sviluppata dal rimettente, volta a negare la riferibilità della norma censurata ai reati di competenza del giudice di pace.
Massima n. 33074
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Il rimettente non ha descritto adeguatamente le fattispecie sottoposte al suo giudizio, impedendo, così, la verifica della rilevanza della questione.
Massima n. 33075
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. L'ordinanza di rimessione difetta di motivazione in ordine alla rilevanza.
Massima n. 33076
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. La questione sollevata è, infatti, irrilevante nel giudizio a quo.
Massima n. 33077
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, di una qualunque descrizione delle fattispecie concrete, così da precludere il necessario controllo della Corte sulla rilevanza.
Massima n. 33078
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi, inoltre, a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Come già chiarito nella sentenza n. 2/2008, deve essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e deve essere esclusa la riferibilità della norma contenuta nell'art. 157, quinto comma, cod. pen. a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Non si rinvengono nella motivazione delle ordinanze di rimessione argomenti che inducano a modificare le valutazioni svolte nel precedente richiamato. V., citati, sentenza n. 2/2008 e ordinanze n. 381 e 223/2008.
Massima n. 33079
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in esso previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. Come già chiarito nella sentenza n. 2/2008, deve essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e deve essere esclusa la riferibilità della norma contenuta nell'art. 157, quinto comma, cod. pen. a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Non si rinvengono nella motivazione delle ordinanze di rimessione argomenti che inducano a modificare le valutazioni svolte nel precedente richiamato. V., citati, sentenza n. 2/2008 e ordinanze n. 381 e 223/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Città di Castello (r.o. n. 738 del 2007), dal Tribunale di Rossano (r.o. n. 767 del 2007), dal Giudice di pace di Foggia (r.o. n. 788 del 2007), dal Tribunale di Napoli (r.o. n. 816 del 2007), dal Giudice di pace di Torino (r.o. n. 826 del 2007), dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo (r.o. numeri 28 e 148 del 2008), dal Giudice di pace di Forlì (r.o. n. 29 del 2008) e dal Giudice di pace di Bergamo (r.o. numeri 140 e 141 del 2008) con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Palermo (r.o. n. 44 del 2008), con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Cuneo (r.o. n. 777 del 2007), dal Giudice di pace di Bergamo (r.o. n. 838 del 2007 e n. 139 del 2008), dal Tribunale di Parma (r.o. n. 31 del 2008) e dal Tribunale di Pavia (r.o. n. 92 del 2008), con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli Barra (r.o. n. 791 del 2007), con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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