Corte costituzionale
Ordinanza n. 422/2008
Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 422/2008
- Data di deposito
- 17 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:422
Norme oggetto del giudizio
- art. 385, comma 4, codice di procedura civile
- art. 13, decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33053
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, limitando al solo giudizio di legittimità la condanna anche d'ufficio della parte che abbia agito o resistito anche solo con colpa grave, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al danneggiato da lite temeraria nei gradi di merito. Il rimettente ha, innanzitutto, errato nella individuazione della disposizione dalla quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento, perché, adito con una domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., impugna norma concernente il procedimento dinanzi alla Suprema Corte; in secondo luogo, pur dando atto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, volta ad agevolare gli oneri probatori gravanti su chi subisce la lite temeraria, non ha chiarito per quali ragioni se ne discosti, con la conseguenza che la questione si traduce nella richiesta di avallo di un'opzione ermeneutica. -Sull'erronea individuazione della norma oggetto di contestazione v., citata, ordinanza n. 461/2007. -Sulla richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione v., citata, ordinanza n. 357/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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