Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/2008

Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 422

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
422/2008
Data di deposito
17 dicembre 2008
Data di decisione
3 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:422

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33053

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, limitando al solo giudizio di legittimità la condanna anche d'ufficio della parte che abbia agito o resistito anche solo con colpa grave, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al danneggiato da lite temeraria nei gradi di merito. Il rimettente ha, innanzitutto, errato nella individuazione della disposizione dalla quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento, perché, adito con una domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., impugna norma concernente il procedimento dinanzi alla Suprema Corte; in secondo luogo, pur dando atto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, volta ad agevolare gli oneri probatori gravanti su chi subisce la lite temeraria, non ha chiarito per quali ragioni se ne discosti, con la conseguenza che la questione si traduce nella richiesta di avallo di un'opzione ermeneutica. -Sull'erronea individuazione della norma oggetto di contestazione v., citata, ordinanza n. 461/2007. -Sulla richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione v., citata, ordinanza n. 357/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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