Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/2008

Corte cost., ord. 17 dicembre 2008, n. 414

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
414/2008
Data di deposito
17 dicembre 2008
Data di decisione
3 dicembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:414

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 547, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 33041

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. mod., commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse e "pertanto le sanzioni penali previste nella formulazione originaria della norma". Invero, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma censurata proprio nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e succ. mod., commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse, sicché l'efficacia ex tunc della detta pronuncia di illegittimità preclude ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, divenuta priva di oggetto. - Sulla legittimità costituzionale della norma censurata, vedi citata sentenza n. 215 del 2008 - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis , ordinanze n. 269/2008, n. 290 e n. 34/2002; n. 575/2000; n. 525 e n. 233/1995; n. 171/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lanciano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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