Corte costituzionale
Ordinanza n. 406/2008
Corte cost., ord. 12 dicembre 2008, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 406/2008
- Data di deposito
- 12 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 33009
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, circoscrivendo l'operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione di veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, non prevede l'estensione della copertura assicurativa anche ai terzi trasportati consenzienti, ma inconsapevoli del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro. Il rimettente, infatti, sollecita un intervento addittivo senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Invero, allo scopo di superare l'incostituzionalità denunciata, è astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristini il testo originario della norma impugnata, con la soprressione dell'aggiunta ("limitatamnente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà") disposta dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 867, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39, sia la previsione di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, mediante l'inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. - Negli stessi termini in caso di richiesta di intervento addittivo in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, vedi citate ordinanze n. 183, n. 299 e n. 333/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze