Corte costituzionale
Ordinanza n. 395/2008
Corte cost., ord. 28 novembre 2008, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 395/2008
- Data di deposito
- 28 novembre 2008
- Data di decisione
- 19 novembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:395
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 2, legge n. 80 del 14 maggio 2005
- art. 1, comma 3, legge n. 80 del 14 maggio 2005
Massime
Massima n. 32995
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, «nella parte in cui ha introdotto l'appello avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace», nonché avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il remittente, infatti, non ha descritto compiutamente la fattispecie oggetto del giudizio ed ha censurato norme, che disciplinano fattispecie diverse e non possono essere tutte applicabili nel processo a quo , omettendo di precisare a quale di esse sia riconducibile il provvedimento impugnato. Né, per il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, è possibile colmare tali lacune mediante l'esame diretto del fascicolo del giudizio principale. - Sul principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., citata, ordinanza n. 251/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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