Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/2008

Corte cost., ord. 28 novembre 2008, n. 394

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
394/2008
Data di deposito
28 novembre 2008
Data di decisione
19 novembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:394

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
  • art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
  • decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • art. 1, comma 1, legge n. 248 del 4 agosto 2006
  • art. 36, comma 2, legge n. 248 del 4 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32992

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che un'area è da considerare fabbricabile «se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». Di tale disposizione, infatti, il rimettente non deve fare applicazione, in quanto l'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha sostituito, in riferimento all'ICI e con effetto ex tunc , la disciplina dettata dalla disposizione censurata, con la conseguenza che l'art. 36, comma 2, è l'unica disposizione, a trovare applicazione nel giudizio principale. - in senso analogo, v., citate, ordinanze n. 266 e n. 41 del 2008.

Massima n. 32993

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha sostituito, in riferimento all'ICI e con effetto ex tunc , la disciplina dettata dall'art. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, disponendo che un'area è da considerare fabbricabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo», va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente ha adeguatamente motivato sia sulla applicabilità della disposizione denunciata - di interpretazione autentica (per la parte che interessa ai fini di causa) dell'art. 2, comma 1, lettera b ), primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e quindi dotata di efficacia retroattiva - nel giudizio a quo, sia sulle caratteristiche urbanistiche del terreno del contribuente, la cui stima secondo il valore venale in comune commercio è stata contestata in giudizio.

Massima n. 32994

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale dispone che un'area è da considerare fabbricabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». Il presupposto fattuale della qualificazione di un'area come "edificabile" ad opera di uno strumento urbanistico generale non approvato o non attuato costituisce, infatti, un indice di capacità contributiva che, giustificando la tassazione ai sensi dell'art. 53 Cost., esclude di per sé l'evocabilità dell'art. 42, terzo comma, Cost.; - nello stesso senso, v., citate, ordinanze n. 266 e n. 41 del 2008 sul requisito della capacità contributiva, la quale richiede solo l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza espresso dal valore del bene immobile "posseduto" dal soggetto passivo di imposta , v. citate, sentenze n. 315 del 1994, n. 42 del 1992, n. 373 del 1988 e, con particolare riferimento all'ICI, sentenze n. 119 del 1999 e n. 111 del 1997; con particolare riferimento misure fiscali correlate a un provvedimento ablatorio, v., citate, ordinanza n. 395 del 2002 e, sentenza n. 21 del 1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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