Corte costituzionale
Ordinanza n. 381/2008
Corte cost., ord. 20 novembre 2008, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 381/2008
- Data di deposito
- 20 novembre 2008
- Data di decisione
- 17 novembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:381
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 5, codice penale
- art. 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
- art. 157, codice penale
- art. 157, comma 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 32951
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. L'ordinanza di rimessione esprime solo una generica doglianza per il trattamento asseritamente diversificato dei reati di competenza del giudice di pace ed è priva di motivazione in ordine alla rilevanza.
Massima n. 32952
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puntiti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Il rimettente chiede, infatti, in termini di alternativa irrisolta, un intervento ablativo mirato ad allineare i termini di prescrizione verso l'alto e una decisione additiva che, invece, generalizzerebbe il termine triennale.
Massima n. 32953
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per i reati di competenza del giudice di pace puniti con pene differenti da quella detentiva e da quella pecuniaria termini di prescrizione diversi da quelli previsti per i reati puniti con la sola pena pecuniaria. Il rimettente non indica con quale intervento la Corte dovrebbe rimuovere la denunciata irrazionalità, dando luogo ad un petitum indeterminato.
Massima n. 32954
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per i reati puniti con pena pecuniaria un termine prescrizionale più lungo di quello stabilito per i fatti puniti con sanzioni paradetentive. Il rimettente, infatti, si limita a chiedere alla Corte di valutare la conformità delle norme censurate con il dettato costituzionale.
Massima n. 32955
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puntiti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è, infatti, oscura in merito ai presupposti della rilevanza.
Massima n. 32956
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie a lui sottoposta e non motiva in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della norma impugnata con i principi costituzionali evocati.
Massima n. 32957
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. E' erroneo il presupposto secondo cui per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le sanzioni cosiddette paradetentive vigerebbe un termine di prescrizione triennale, poiché, come già chiarito nella sentenza n. 2/2008, va esclusa la riferibilità della norma impugnata a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive. Non sono stati addotti argomenti che inducano a modificare le motivazioni richiamate e la ritenuta applicabilità delle disposizioni del primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza del giudice di pace esclude l'incongrua diversità di trattamento denunciata dai rimettenti. V., citati, i precedenti sentenza n. 2/2008 e ordinanza n. 223/2008.
Massima n. 32958
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puntiti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. E' erroneo il presupposto secondo cui per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le sanzioni cosiddette paradetentive vigerebbe un termine di prescrizione triennale, poichè, come già chiarito nella sentenza n. 2/2008, va esclusa la riferibilità della norma impugnata a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive. Non sono stati addotti argomenti che inducano a modificare le motivazioni richiamate e la ritenuta applicabilità delle disposizioni del primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza del giudice di pace esclude l'incongrua diversità di trattamento denunciata dai rimettenti. V., citati, i precedenti sentenza n. 2/2008 e ordinanza n. 223/2008.
Massima n. 32959
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in esso previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. E' erroneo il presupposto secondo cui per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le sanzioni cosiddette paradetentive vigerebbe un termine di prescrizione triennale, poichè, come già chiarito nella sentenza n. 2/2008, va esclusa la riferibilità dell'art. 157, quinto comma, cod. pen. a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quelle pecuniarie o detentive. Non sono stati addotti argomenti che inducano a modificare le motivazioni richiamate e la ritenuta applicabilità delle disposizioni del primo comma dell'art. 157 cod. pen. a tutti i reati di competenza del giudice di pace esclude l'incongrua diversità di trattamento denunciata dai rimettenti. V., citati, i precedenti sentenza n. 2/2008 e ordinanza n. 223/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mantova (r.o. n. 577 del 2007), dal Giudice di pace di La Spezia (r.o. n. 608 del 2007), dal Tribunale di Bari (r.o. n. 711 del 2007) e dal Giudice di pace di Benevento (r.o. n. 114 del 2008), con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Cagliari (r.o. n. 614 del 2007), con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Varese (r.o. n. 677 del 2007), con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento (r.o. n. 584 del 2007), dal Tribunale di Biella (r.o. numeri 634 e 727 del 2007), dal Tribunale di Varese (r.o. n. 678 del 2007), dal Giudice di pace di Firenze (r.o. numeri 680 e 804 del 2007), dal Giudice di pace di Benevento (r.o. n. 716 del 2007), con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia (r.o. numeri 734, 735 e 786 del 2007, n. 155 del 2008), con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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