Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/2008
Corte cost., ord. 21 febbraio 2008, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/2008
- Data di deposito
- 21 febbraio 2008
- Data di decisione
- 11 febbraio 2008
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:37
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter, n. 2-A), deliberazione del Senato della Repubblica del 30 gennaio 2007
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32125
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per un altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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