Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/2008

Corte cost., ord. 31 ottobre 2008, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
357/2008
Data di deposito
31 ottobre 2008
Data di decisione
22 ottobre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:357

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 7, legge n. 257 del 27 marzo 1992

Parametri

Massime

Massima n. 32895

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992)». Premesso che, nella prospettazione del giudice a quo , la lesione degli indicati parametri costituzionali deriverebbe dal vaglio della correttezza di una sentenza della Corte di cassazione, giacché la questione viene espressamente sollevata al fine di «affinare l'interpretazione» della normativa onde pervenire «all'individuazione del significato maggiormente aderente al dettato costituzionale», risulta evidente non solo la incongruenza logica della motivazione, ma anche che la questione è stata impropriamente sollevata per ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della disposizione censurata - Sulla normativa relativa alle provvidenze per lavoratori esposti all'amianto, v. la citata sentenza n. 434 del 2002. - Per la inammissibilità di questioni volte a sollecitare un avallo interpretativo, v., citate, sentenza n. 147 del 2008, nonché ordinanze n. 124 e n. 157 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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