Corte costituzionale
Ordinanza n. 357/2008
Corte cost., ord. 31 ottobre 2008, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 357/2008
- Data di deposito
- 31 ottobre 2008
- Data di decisione
- 22 ottobre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:357
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 7, legge n. 257 del 27 marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 32895
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992)». Premesso che, nella prospettazione del giudice a quo , la lesione degli indicati parametri costituzionali deriverebbe dal vaglio della correttezza di una sentenza della Corte di cassazione, giacché la questione viene espressamente sollevata al fine di «affinare l'interpretazione» della normativa onde pervenire «all'individuazione del significato maggiormente aderente al dettato costituzionale», risulta evidente non solo la incongruenza logica della motivazione, ma anche che la questione è stata impropriamente sollevata per ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della disposizione censurata - Sulla normativa relativa alle provvidenze per lavoratori esposti all'amianto, v. la citata sentenza n. 434 del 2002. - Per la inammissibilità di questioni volte a sollecitare un avallo interpretativo, v., citate, sentenza n. 147 del 2008, nonché ordinanze n. 124 e n. 157 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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