Corte costituzionale
Ordinanza n. 346/2008
Corte cost., ord. 23 ottobre 2008, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 346/2008
- Data di deposito
- 23 ottobre 2008
- Data di decisione
- 20 ottobre 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
- art. 1, comma 325, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32865
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per il personale di magistratura, vieta la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Invero, trattandosi di posizioni e funzioni diverse, non è possibile accomunare il regime dell'indennità di funzione riferito ai magistrati a quello riservato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sicché non è configurabile una irrazionale disparità di trattamento per il solo fatto che da tale raffronto discende una quantificazione diversa delle rispettive prestazioni. Né è possibile dedurre dall'intervento dell'art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l'anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità, l'intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento, in quanto la novella citata costituisce la manifestazione della discrezionalità del potere legislativo nel collocare nel tempo le innovazioni normative. - Negli stessi termini, vedi, citata, ordinanza n. 137/2008 - Sulla non accomunabilità del regime giuridico dei magistrati e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, vedi, citate, sentenza n. 15/1995 e ordinanza n. 290/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Lombardia e della Puglia – sezione di Lecce – con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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