Corte costituzionale
Ordinanza n. 341/2008
Corte cost., ord. 10 ottobre 2008, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 341/2008
- Data di deposito
- 10 ottobre 2008
- Data di decisione
- 8 ottobre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:341
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- art. 7, comma 3, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- art. 1, comma 1, legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32855
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», censurato in riferimento all'art. 3 Cost. Invero il rimettente, lamentando l'asserita irragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere, limitatamente alla decurtazione del punteggio della patente di guida, un trattamento più severo per l'infrazione oggetto del giudizio principale (art. 148, comma 11, del codice della strada), rispetto alla più grave violazione di cui al comma 14 del medesimo art. 148, non si è fatto carico di individuare una diversa possibile interpretazione della norma censurata che superi i dubbi di costituzionalità, quale quella di ritenere assoggettate allo stesso trattamento, in punto di decurtazione del punteggio dalla patente di guida, tutte le ipotesi di divieto di sorpasso previste dall'art. 148 del codice della strada. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, v., citate, ordinanze nn. 226, 205 e 193/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», sollevata dal Giudice di pace di Palermo – in riferimento all'articolo 3 della Costituzione – con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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