Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/2008

Corte cost., ord. 10 ottobre 2008, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
341/2008
Data di deposito
10 ottobre 2008
Data di decisione
8 ottobre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:341

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32855

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», censurato in riferimento all'art. 3 Cost. Invero il rimettente, lamentando l'asserita irragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere, limitatamente alla decurtazione del punteggio della patente di guida, un trattamento più severo per l'infrazione oggetto del giudizio principale (art. 148, comma 11, del codice della strada), rispetto alla più grave violazione di cui al comma 14 del medesimo art. 148, non si è fatto carico di individuare una diversa possibile interpretazione della norma censurata che superi i dubbi di costituzionalità, quale quella di ritenere assoggettate allo stesso trattamento, in punto di decurtazione del punteggio dalla patente di guida, tutte le ipotesi di divieto di sorpasso previste dall'art. 148 del codice della strada. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, v., citate, ordinanze nn. 226, 205 e 193/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», sollevata dal Giudice di pace di Palermo – in riferimento all'articolo 3 della Costituzione – con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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