Corte costituzionale
Ordinanza n. 315/2008
Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 315/2008
- Data di deposito
- 30 luglio 2008
- Data di decisione
- 29 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione Liguria n. 20 del 7 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 32786
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 - il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003» -, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, in quanto la norma regionale denunciata, avendo prorogato di un anno il termine previsto per l'esercizio dell'azione di accertamento delle tasse automobilistiche, avrebbe ecceduto il termine triennale stabilito per il recupero di dette tasse dalla norma statale interposta di cui all'art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, così risultando invasiva della competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali non riguardando un tributo proprio della Regione, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost. Il giudice a quo , nel dedurre l'illegittimità costituzionale della norma censurata in ragione della sua non conformità alla legislazione statale, non ha tenuto conto dell'incidenza sulla stessa norma dell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, omettendo così di motivare in ordine alla rilevanza della questione sollevata in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso del giudizio principale. - Per casi analoghi, v. le citate ordinanze n. 74/2006 e n. 476/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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