Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/2008

Corte cost., ord. 30 luglio 2008, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
313/2008
Data di deposito
30 luglio 2008
Data di decisione
29 luglio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:313

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
  • art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32784

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata per ritenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 76 Cost. Infatti, il rimettente denuncia la genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi della possibilità per il legislatore delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare, per le materie considerate, lo schema del processo civile ordinario; sicché le impugnate disposizioni di cui agli articoli da 2 a 17 del decreto delegato potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega; né il remittente precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione. Ne discende che le rilevate contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. - Nello stesso senso v. le citate ordinanze n. 404/2007, n. 23 e n. 207/2008, che hanno esaminato identiche questioni. - In ordine al decreto delegato, si v. le citate sentenze n. 54, n. 321, n. 340/2007 e n. 71/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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