Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/2008
Corte cost., ord. 11 luglio 2008, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/2008
- Data di deposito
- 11 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:276
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV, n. 1), deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007
Parametri
- art. 68, comma 3, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32704
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito della deliberazione con la quale quest'ultimo, in data 21 dicembre 2007, ha negato l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati telefonici relativi ad un'utenza, nella parte relativa ai contatti con l'utenza in uso ad un senatore, indagato, unitamente al titolare dell'utenza, del delitto previsto dall'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale). Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo "direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 Cost. e, dunque, gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attività di indagine a questa finalizzate", e, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. Inoltre, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di negare l'autorizzazione all'utilizzo di materiale probatorio nei confronti di un proprio membro. - Cfr., ordinanza n. 73/2006, che richiama testualmente la n. 404/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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