Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/2008
Corte cost., ord. 8 febbraio 2008, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/2008
- Data di deposito
- 8 febbraio 2008
- Data di decisione
- 28 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 32079
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurati in riferimento all'art. 76 della Costituzione, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per non avere il legislatore delegante indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, e per avere il legislatore delegato creato una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione». Questioni identiche sono già state dichiarate manifestamente inammissibili sulla base del rilievo, ricorrente nella specie, che il rimettente, pur denunciando la genericità della delega, sembra soprattutto dolersi che essa abbia consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare lo schema del processo civile ordinario, sicché le disposizioni della normativa delegata sembrerebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega; inoltre, vengono censurate numerose disposizioni senza precisa indicazione di quelle che dovrebbero essere applicare nel giudizio a quo . - Per altre questioni concernenti alcune delle disposizioni censurate, v. le citate sentenze n. 54, n. 321 e n. 340/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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