Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/2008
Corte cost., ord. 20 giugno 2008, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/2008
- Data di deposito
- 20 giugno 2008
- Data di decisione
- 11 giugno 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 5, codice penale
- art. 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
- art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
- art. 157, comma 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 32604
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Infatti, il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta, così da precludere alla Corte il controllo della rilevanza, né espone le ragioni del contrasto con il parametro evocato. - V., citate, ordinanze n. 426 e n. 114/2007.
Massima n. 32605
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 10 della stessa legge, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto precluderebbe l'applicazione del nuovo, più favorevole, termine prescrizionale di tre anni, nei procedimenti in cui sia già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento: infatti, l'ordinanza di rimessione presenta carenze motivazionali in ordine alle ragioni della censura dell'art. 157 ed ai motivi per cui sarebbe stato irragionevole, nell'art. 10 cit., il riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento. - Sul riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento v. sentenza n. 393/2006.
Massima n. 32606
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per i reati di competenza del giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, un termine di prescrizione più breve di quello previsto per i reati punibili con la sola pena pecuniaria. Infatti, la relativa ordinanza di rimessione difetta di un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio e si limita a denunciare una "palese violazione" dell'art. 3 Cost.
Massima n. 32607
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Infatti, il rimettente esprime una censura generica e contraddittoria nei confronti del quinto comma dell'art. 157 cod. pen, la cui caducazione provocherebbe, contrariamente all'obiettivo del rimettente, l'estensione generalizzata dei termini di cui al primo comma.
Massima n. 32608
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i reati di competenza del giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, un termine prescrizionale di tre anni. Infatti, le ordinanze di rimessione difettano di una qualunque descrizione delle fattispecie concrete, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza delle questioni.
Massima n. 32609
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i reati di competenza del giudice di pace, un termine di prescrizione non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria, e di tre anni per i reati per cui la legge prevede pene di specie diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. L'ordinanza di rimessione, infatti, non indica neppure un petitum riconoscibile, posto che il dispositivo si sostanzia nella sola descrizione del regime prescrizionale, asseritamente irragionevole.
Massima n. 32610
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. La questione, infatti, è fondata su un presupposto interpretativo erroneo, poiché già la sentenza n. 2/2008 ha escluso l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati puniti con le sanzioni c.d. "paradetentive", che, per ogni effetto giuridico, sono equiparate alle sanzioni detentive originariamente previste per i reati che le contemplano. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 2/2008.
Massima n. 32611
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il termine di prescrizione di tre anni a tutti i reati di competenza del giudice di pace. La questione, infatti, è fondata su un presupposto interpretativo erroneo, poiché già la sentenza n. 2/2008 ha escluso l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati puniti con le sanzioni c.d. "paradetentive", che, per ogni effetto giuridico, sono equiparate alle sanzioni detentive originariamente previste per i reati che le contemplano. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 2/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto (r.o. numeri 491 e 492 del 2006, 419 e 643 del 2007), con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Perugia (r.o. n. 572 del 2006), dal Tribunale di Cremona (r.o. n. 281 del 2007), dal Tribunale di Treviso (r.o. n. 350 del 2007) e dal Tribunale di Bergamo (r.o. numeri 421 e 746 del 2007), con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Perugia (r.o. numeri 573 del 2006 e 409 del 2007), dal Tribunale di Napoli (r.o. n. 451 del 2007) e dal Giudice di pace di Bergamo (r.o. numeri 530, 741, 769, 770 e 771 del 2007), con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice di pace di Casalmaggiore (r.o. n. 541 del 2007), con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, in relazione all'art. 10, comma 3, della stessa legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Perugia (r.o. n. 573 del 2006), con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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