Corte costituzionale
Ordinanza n. 218/2008
Corte cost., ord. 18 giugno 2008, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 218/2008
- Data di deposito
- 18 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 32592
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 23 Cost., nella parte in cui, nello stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non indica quali «parametri di discrezionalità tecnica» debbano orientare l'esercizio del potere. Infatti la motivazione sulla rilevanza della questione è in parte carente, ed in parte intrinsecamente contraddittoria in quanto il giudice a quo , pur essendo a conoscenza dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza amministrativa - dal quale non ritiene di discostarsi espressamente - secondo cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può produrre effetti solo a seguito dell'adozione, da parte di ciascun Comune, di un'apposita delibera di recepimento, non dà conto della adozione o meno della predetta delibera da parte del Comune interessato, circostanza che - contrariamente a quanto ritenuto dal medesimo giudice - è invece necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni prospettate con argomentazioni carenti e contraddittorie in ordine alla rilevanza, v., citate, ordinanze n. 411 e n. 307/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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