Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/2008

Corte cost., ord. 8 febbraio 2008, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
21/2008
Data di deposito
8 febbraio 2008
Data di decisione
28 gennaio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
  • art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32076

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per non avere il legislatore delegante indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, e per avere il legislatore delegato creato una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», nonché, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, «perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366 del 2001». Questioni identiche sono, infatti, già state dichiarate manifestamente inammissibili, essendosi escluso l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermata, invece, la radicale contraddizione tra l'interpretazione "subordinata", esposta a sostegno della legittimità della legge di delega, e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione "principale", e le censure presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto i rimettenti non solo non adempiono l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propongono, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte costituzionale la scelta fra queste. - V. le citate ordinanze n. 209 e n. 360/2006, n. 70 e n. 343/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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