Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/2008
Corte cost., ord. 8 febbraio 2008, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/2008
- Data di deposito
- 8 febbraio 2008
- Data di decisione
- 28 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32076
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per non avere il legislatore delegante indicato, con sufficiente determinazione, i principi ed i criteri direttivi» ai quali il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, e per avere il legislatore delegato creato una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione», nonché, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, «perché difformi dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366 del 2001». Questioni identiche sono, infatti, già state dichiarate manifestamente inammissibili, essendosi escluso l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermata, invece, la radicale contraddizione tra l'interpretazione "subordinata", esposta a sostegno della legittimità della legge di delega, e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione "principale", e le censure presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto i rimettenti non solo non adempiono l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propongono, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte costituzionale la scelta fra queste. - V. le citate ordinanze n. 209 e n. 360/2006, n. 70 e n. 343/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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