Corte costituzionale
Ordinanza n. 208/2008
Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 208/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32566
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice rimettente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica e che l'interpretazione "subordinata", esposta dal remittente contraddica la lettura della medesima norma premessa alla questione "principale". Inoltre, le censure, sollevate in modo identico alle precedenti, presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto il remittente non solo non adempie l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste. - Negli stessi termini, v., citate ordinanze n. 209 e n. 360/2006, n. 70 e n. 343/2007, n. 21 e n. 22/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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