Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/2008
Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:206
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32563
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Non sussiste, infatti, alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del suddetto termine, posto che solo quest'ultimo è titolare del diritto ad ottenere l'annullamento della donazione, mentre chi sia divenuto erede successivamente al decorso del termine non è più titolare di tale diritto, che si è già prescritto in capo al suo dante causa , sicché le posizioni poste a raffronto non sono comparabili.
Massima n. 32564
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Il parametro, infatti, è stato meramente evocato ed il rimettente non ha motivato in ordine alla sua violazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 775, secondo comma, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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