Corte costituzionale
Ordinanza n. 189/2008
Corte cost., ord. 30 maggio 2008, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 189/2008
- Data di deposito
- 30 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:189
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 2 ottobre 2007
- deliberazione del Consiglio dei ministri del 11 dicembre 2007
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 132, Costituzione
- art. 42, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32520
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal "delegato supplente" nonché elettore del Comune di Pedemonte, e dal rappresentante del comitato promotore referendario "Torniamo in Trentino" nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, del Presidente della Repubblica e del Governo in relazione all'ordinanza del predetto Ufficio centrale del 2 ottobre 2007, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta referendaria, ai sensi dell'art. 43 della legge 25 maggio 1970 n. 352, per il distacco del Comune di Pedemonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, e del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 21 dicembre 2007, di convocazione dei relativi comizi elettorali. Difetta, invero, il requisito soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato, sia del delegato effettivo (o di quello supplente) in quanto nella fase anteriore allo svolgimento del referendum le attribuzioni di detto delegato sono circoscritte al deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di referendum , secondo quanto disposto dall'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352; sia di chi agisca nella affermata qualità di elettore del Comune di Pedemonte in relazione al procedimento referendario concernente il distacco di detto Comune dalla Regione Veneto; sia del rappresentante del locale comitato promotore del referendum , dal momento che esso, a differenza del comitato promotore del referendum di cui all'art. 75 Cost., «non è contemplato da alcuna disposizione normativa, essendo l'iniziativa referendaria attribuita dalla legge ai Comuni interessati», mentre, dal punto di vista oggettivo il ricorso risulta, nella sostanza, rivolto, non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto, piuttosto, ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di ricorso diretto alla Corte costituzionale. - Sul difetto di legittimazione del delegato effettivo (o supplente), v. citate, le ordinanze nn. 69 e 296/2006, 99/2008. - Sul difetto di legittimazione del cittadino elettore, v., citata, ordinanza n. 296/2006. - Sul difetto di legittimazione attiva del rappresentante del comitato promotore del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., v., citata, ordinanza n. 99/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Longhi Carlo, in qualità di “delegato supplente” del Comune di Pedemonte, nonché in qualità di elettore del suddetto Comune, e dal signor Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario “Torniamo in Trentino”, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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