Corte costituzionale
Ordinanza n. 141/2008
Corte cost., ord. 14 maggio 2008, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 141/2008
- Data di deposito
- 14 maggio 2008
- Data di decisione
- 5 maggio 2008
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:141
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 112), deliberazione della Camera dei deputati del 2 febbraio 2005
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 32405
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 2 febbraio 2005, con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale a carico di un deputato per diffamazione a mezzo stampa e televisione concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per un conflitto di attribuzione: per un verso, sia il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente ad esprimere definitivamente la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, sono legittimati ad essere parti del conflitto; per altro verso, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, della indicata deliberazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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