Corte costituzionale
Ordinanza n. 139/2008
Corte cost., ord. 14 maggio 2008, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 139/2008
- Data di deposito
- 14 maggio 2008
- Data di decisione
- 5 maggio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 18 del 8 febbraio 2003
- legge n. 63 del 7 aprile 2003
- art. 113, comma 2, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 32401
E' manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, sostituendo l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause «derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile». Se, infatti, una disposizione di legge non è irragionevole qualora, proponendosi una determinata finalità, predisponga strumenti che ne garantiscono un raggiungimento anche soltanto parziale, lo scopo cui è preordinata la norma censurata (consistente nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra di loro non discordanti per i criteri che le informano) può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto. A tali fini è predisposta la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, la quale ha maggiore ampiezza di incidenza sulle impugnazioni di sentenze decise secondo diritto rispetto a quelle decise secondo equità. Inoltre, la previsione di un grado in più di giudizio di merito non lede, di per sé, gli interessi dei soggetti deboli, poiché questi, ricorrendone le condizioni, possono avvalersi del gratuito patrocinio. - Sulla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 206/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mercato San Severino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze