Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/2008

Corte cost., ord. 14 maggio 2008, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/2008
Data di deposito
14 maggio 2008
Data di decisione
5 maggio 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
  • art. 1, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
  • art. 1, comma 325, legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 32398

Deve essere disattesa, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 2007, n. 27 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla perdurante rilevanza della questione dopo l'intervento della legge n. 311 del 2004. Invero, la rilevanza discende proprio dall'irretroattività della novella - presupposta dal rimettente - e, quindi, dalla perdurante applicabilità della precedente normativa alle fattispecie dei giudizi principali, tutte anteriori al 1° gennaio 2005.

Massima n. 32399

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., nella parte in cui, per il personale della magistratura, esclude la corresponsione dell'indennità giudiziaria nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Invero, trattandosi di posizioni e funzioni diverse, non è possibile accomunare il regime dell'indennità di funzione riferito ai magistrati a quello riservato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sicché non è configurabile una irrazionale disparità di trattamento per il solo fatto che da tale raffronto discende una quantificazione diversa delle rispettive prestazioni. Né è possibile dedurre dall'intervento dell'art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l'anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità, l'intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento, in quanto la novella citata costituisce la manifestazione della discrezionalità del potere legislativo nel collocare nel tempo le innovazioni normative. - Sulla non accomunabilità del regime giuridico dei magistrati e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, vedi, citate, sentenza n. 15/1995 e ordinanza n. 290/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze