Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/2008

Corte cost., ord. 30 aprile 2008, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/2008
Data di deposito
30 aprile 2008
Data di decisione
16 aprile 2008
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:122

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, numeri 19 e 20), deliberazione della Camera dei deputati del 2 agosto 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32341

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 2 agosto 2007, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali pende procedimento penale per il delitto di diffamazione. Sussistono, infatti, sia il requisito soggettivo, in quanto il ricorrente e la Camera dei deputati sono legittimati, rispettivamente, a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ad esserne parte, il primo quale organo competente a dichiarare definitivamente - nel procedimento sottoposto al suo giudizio - la volontà del potere cui appartiene, e la seconda perché competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità; sia il requisito oggettivo, giacché l'autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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